RELAZIONE
I gravi incidenti di slittino delle ultime settimane e degli ultimi anni, con feriti gravi e con morti, hanno ripetutamente posto l’Alto Adige in una luce negativa sui mezzi d’informazione italiani ed esteri.
A livello internazionale la nostra provincia ha raggiunto una grande competenza nell’ambito dello slittino. I suoi numerosissimi campioni su pista artificiale e su pista naturale (olimpici, del mondo, europei ecc.) le danno un prestigio internazionale.
Essi sono le punte di diamante di uno sport amatoriale – quello dello slittino non agonistico – praticato in Alto Adige quotidianamente da abitanti e turisti su più di 140 piste, sentieri e percorsi.
Dall’unica rilevazione effettuata finora in questo ambito – del 2012 – risulta che, nei giorni di punta, sulle piste dell’intero Alto Adige slittano ca. 33.000 persone. Presumibilmente il loro numero è ora notevolmente aumentato.
Ciò significa che in una sola stagione invernale lo slittino è praticato da ca. 1,5 milioni di persone. Negli ultimi anni è diventato sempre più popolare, perché considerato uno sport alternativo o complementare allo sci e ad altri sport invernali.
Lo slittino è ormai anche un fattore economico: garantisce addirittura la sopravvivenza di alcune località di sport invernali e aree sciistiche, e porta non trascurabili entrate supplementari a impianti di risalita come quelli di monte Cavallo a Vipiteno, di Plan, della Plose a Bressanone, di Sesto Pusteria, di San Vigilio ecc. Riguardo allo slittino amatoriale
si deve poi tener presente che ne traggono profitto anche altri operatori, p. es. i produttori e i noleggiatori di slittini.
Per tutte queste ragioni è incomprensibile che una specialità sportiva ormai così importante non sia disciplinata da una legge specifica, e sia anzi esplicitamente esclusa dalla legge sulle aree sciistiche (23 novembre 2010, n. 14, articolo 2, comma 2, lettera a). Considerando il numero crescente di sportivi amatoriali, operatori e gestori, si deve
assolutamente correre ai ripari colmando tale vuoto legislativo e normativo. Bisogna introdurre almeno uno standard minimo di sicurezza e qualità, come ha fatto p. es. il Land Tirolo nel 2009 istituendo il sigillo di qualità per le piste da slittino.
L’associazione di volontariato “Slittino sicuro – Sicher Rodeln” si occupa dell’intero ambito dal 2009. La professionalizzazione dell’intero settore dello slittino amatoriale è ormai inevitabile. Considerando le conoscenze e l’esperienza dei promotori della succitata associazione per quanto riguarda ogni aspetto di questa disciplina, bisogna
riconoscere loro un ruolo di formatori e finanziare tale attività con contributi pubblici. Nondimeno, vista la crescita costante del numero di persone che praticano lo slittino nonché degli incidenti, è estremamente urgente regolamentare l’ambito con una normativa che non solo tuteli i gestori di piste, sentieri e percorsi da slittino, ma che aumenti anche la sicurezza e il piacere dello slittare nel tempo libero.
A questo fine è necessario integrare la legge sulle piste da sci e l’ordinamento della professione di maestro di sci (legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11) introducendovi qualifiche aggiuntive per lo slittino. Inoltre il coinvolgimento di fuoriclasse altoatesini di livello mondiale in qualità di consulenti, esperti e formatori permetterà a questi sportivi,
una volta conclusa la carriera sportiva, di continuare a essere presenti in tale sport con la loro preziosa esperienza.
La presente legge copre i seguenti ambiti: aspetti sportivi, con corsi, scuole e insegnanti di slittino, consulenza per acquisto e noleggio di slittini, assistenza nonché consulenza sui materiali per i noleggiatori, manutenzione e controllo di piste, sentieri e percorsi da slittino.
Aspetti turistici, con la creazione di offerte per un turismo sostenibile e alternativo anche in località di sport invernali meno conosciute, e con un aumento delle frequenze, con la promozione delle destinazioni mediante offerte supplementari; inoltre iniziative di slittino per turisti e abitanti, controllo preventivo delle condizioni dello slittino, infine campagne di sensibilizzazione.
Aspetti strutturali, con la progettazione di nuove piste o la ristrutturazione di quelle già esistenti, classificazione delle piste, messa in sicurezza delle piste e segnaletica, regole per chi slitta, formazione per i gestori di strutture e per i gestori di rifugi alpini.
Un ulteriore aspetto è l’obbligo del casco per i minori di 14 anni, già in vigore per le piste da sci. Le piste da slittino sono molto più pericolose, per cui l’obbligo del casco è più che necessario, almeno per i bambini. Per minimizzare o evitare i rischi, la legge promuove la sensibilizzazione degli adulti all’uso del casco e l’informazione riguardo alle assicurazioni per gestori, noleggiatori, produttori, per i maestri di slittino e per chi slitta nel tempo libero.
Disegno di legge provinciale n. 18/19
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina:
a) la sicurezza e il comportamento degli/delle utenti di piste e percorsi da slittino;
b) la gestione delle di piste e dei percorsi da slittino per garantire la sicurezza;
c) la procedura che regola la disponibilità e la servitù delle piste e dei percorsi da slittino.
Art.2
Piste e percorsi da slittino
1. Si distingue sostanzialmente fra piste e percorsi da slittino:
a) le piste da slittino sono tragitti delimitati adatti per slittare nel tempo libero, innevati naturalmente o tecnicamente, raggiungibili a piedi o con impianti di risalita e accessibili al pubblico;
b) i percorsi da slittino sono strade forestali che collegano rifugi e malghe; sono adatte per slittare nel tempo libero, innevate naturalmente, raggiungibili a piedi o con navetta e accessibili al pubblico.
2. Un’area sciabile attrezzata può comprendere:
a) piste da slittino, che vengono apprestate, curate, utilizzate e rese accessibili con impianti di risalita, separatamente dalle piste da sci;
b) impianti d’innevamento e d’illuminazione per le piste da slittino;
c) infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;
d) aree in pendenza destinate a campo scuola o a parco per slittini.
3. Le aree situate al di fuori dei percorsi o delle piste da slittino non sono soggette alle disposizioni della presente legge.
4. Questa legge non regolamenta le piste da slittino riservate all’ambito non amatoriale ma agonistico e alle relative gare e allenamenti, materie già disciplinate dalla FIL (Fédération internationale de luge de course).
Art. 3
Gestori/Gestrici di piste e percorsi da slittino
1. Sono considerati gestori/gestrici delle infrastrutture i/le titolari dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 2, comma 2. Ciò vale anche per chi esercita tale funzione per contratto. Per i percorsi da slittino sono considerati gestori/gestrici i consegnatari/le consegnatarie dei relativi percorsi e chiunque eserciti, in base a qualsiasi titolo, una
funzione paragonabile.
Art. 4
Autorizzazione ad apprestare piste e percorsi da slittino
1. Prima del rilascio della concessione edilizia il Comune richiede al direttore/alla direttrice della ripartizione provinciale turismo l’autorizzazione ad apprestare piste e percorsi da slittino ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2.
2. Il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale turismo rilascia l’autorizzazione dopo aver acquisito i pareri dei seguenti uffici ed eventualmente imposto la servitù ai sensi dell’articolo 22:
a) dell’ispettorato forestale territorialmente competente, riguardo alla situazione forestale, all’idoneità idrogeologica e al pericolo di frane;
b) dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo, riguardo alle eventuali opere di protezione antivalanghe;
c) del servizio provinciale prevenzione valanghe, riguardo al possibile pericolo di valanghe.
3. Una volta apprestate le piste e i percorsi da slittino, l’interessato/l’interessata deve comunicare la conclusione dei lavori al Comune competente e informarne la ripartizione provinciale turismo. Alla comunicazione va allegata la relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, la quale certifichi che le strutture eventualmente realizzate corrispondono al progetto approvato e che sono state rispettate le prescrizioni previste dall’autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 5
Disciplina generale delle piste e dei percorsi da slittino
1. All’interno delle aree sciabili attrezzate i ge- stori/le gestrici possono individuare le zone da riservare a parchi per slittini e campi scuola.
2. Le zone di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e sottoposte a regolare manutenzione. Per gli/le utenti di dette zone di età inferiore ai 14 anni è obbligatorio indossare un casco protettivo omologato, e dai 14 anni in su ne è consigliato l’uso.
3. Al di fuori delle aree sciabili attrezzate i gestori/le gestrici (p. es. dei rifugi alpini) devono dotare le piste e i percorsi da slittino di adeguati dispositivi di protezione, e contrassegnare specificamente tali piste e percorsi. Per gli/le utenti di dette zone di età inferiore ai 14 anni è obbligatorio indossare un casco protettivo omologato, e dai 14 anni in su ne è consigliato l’uso.
Art. 6
Requisiti tecnici generali delle piste e dei percorsi da slittino
1. Le piste e i percorsi da slittino devono essere situati in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette o vigilate per scongiurare tali pericoli e idonee sotto l’aspetto idrogeologico.
2. Le piste e i percorsi da slittino devono essere possibilmente privi di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli/delle utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.
3. L’area comune a più piste e percorsi da slittino deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire lo scorrimento senza pericolo degli/delle utenti provenienti dalle piste e percorsi confluenti.
4. Le definizioni degli ostacoli atipici e le specifiche sull’idoneità dei terreni sono oggetto di appositi regolamenti di esecuzione da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Inquadramento funzionale
1. Le piste e i percorsi da slittino sono classificati a seconda del grado di difficoltà.
2. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Delimitazione
1. Le piste e percorsi da slittino sono delimitati lateralmente a cura del gestore/della gestrice rendendone chiaramente visibile il tracciato, nonché il confine tra le piste ovvero percorsi da slittino e l’area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità.
2. Ove la delimitazione non è resa riconoscibile dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. Per quanto possibile la delimitazione dev’essere resa sicura con barriere in legno o elementi con un simile grado di stabilità. L’area per la risalita va segnalata in modo chiaro e inequivocabile; in caso ideale per la risalita è previsto un percorso separato.
3. L’area adiacente ai bordi delle piste e dei percorsi da slittino dev’essere adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura dei gestori/delle gestrici. La definizione di tale area è oggetto di apposito regolamento di esecuzione da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La delimitazione della pista da slittino me- diante elementi artificiali può essere omessa:
a. nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali (tranne i casi in cui si trovino alberi nelle immediate vicinanze);
b. nei tratti in cui siano collocate reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purché ben visibili;
5. Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l’utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.
Art. 9
Segnaletica
1. Le aree sciabili attrezzate nonché le piste da slittino a esse collegate sono dotate della necessaria segnaletica a cura dei relativi gestori/gestrici. In questa segnaletica rientra innanzitutto l’esposizione delle dieci regole per lo slittino in tre lingue (tedesco, italiano e inglese) all’inizio di ogni pista.
2. Presso le principali stazioni d’accesso e all’inizio di piste e percorsi è collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l’indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficoltà nonché della loro agibilità. Sul pannello sono indicati inoltre l’orario d’apertura e di chiusura degli impianti, l’ora di effettuazione dell’ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione delle piste con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.
3. La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:
a. indicare, all’inizio della pista ovvero del percor- so e in prossimità delle sue principali varianti, diramazioni o biforcazioni, la denominazione o numerazione e il grado di difficoltà;
b. fornire, in prossimità delle principali stazioni d’accesso agli impianti di risalita, indicazioni sull’ubicazione degli impianti e delle piste e sugli orari di apertura e chiusura;
c. fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista.
4. Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica e i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.
Art. 10
Obblighi dei gestori/delle gestrici
1. I gestori/Le gestrici di piste e percorsi da slit- tino stipulano, prima dell’apertura delle strutture al pubblico, apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli/alle utenti e a terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario/la proprietaria tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore/assessora provinciale competente, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in provincia dei gestori/delle gestrici degli impianti di risalita e delle piste da sci, dei proprietari/delle proprietarie e dei gestori/delle gestrici dei rifugi alpini nonché dei noleggiatori/delle noleggiatrici di slittini.
2. I gestori/Le gestrici di piste e percorsi da slit- tino hanno inoltre l’obbligo:
a. di provvedere alla preparazione e alla manutenzione di piste e percorsi;
b. di provvedere alla classificazione e alla messa in sicurezza delle piste, e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta;
c. di mettere gratuitamente a disposizione della ripartizione provinciale turismo e dell’ufficio provinciale competente spazi e tabelloni idonei per le campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico;
d. di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori/alle organizzatrici di manifestazioni di slit- tino a livello nazionale o internazionale.
Art. 11
Preparazione e manutenzione di piste e percorsi da slittino
1. Le piste e i percorsi da slittino aperti al transito degli/delle utenti sono oggetto di adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità.
2. In particolare il gestore/la gestrice deve provvedere a:
a. preparare il manto nevoso mediante l’opera meccanica di battitura e a curarlo in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
b. eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che l’utente non può scorgere facilmente;
c. segnalare e dotare di protezioni gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi.
3. L’attività di manutenzione è altresì finalizzata a garantire che le piste mantengano le caratteristiche e i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge anche nel corso della singola giornata.
4. Non sono da considerarsi ostacoli i cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata e analoghe irregolarità riconducibili al normale utilizzo delle piste.
Art. 12
Protezione di piste e percorsi da slittino
1. Le piste e i percorsi da slittino aperti al transito degli/delle utenti sono protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli oggettivi atipici, in particolare dal pericolo di valanghe e frane.
2. In particolare il gestore/la gestrice deve provvedere a:
a. posizionare barriere in legno o reti di conteni- mento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti che presentino forte pendenza longitudinale e trasversale o caratteristiche tali da causare, in caso di caduta, possibili e peri- colose fuoriuscite di pista;
b. segnalare e proteggere le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito in modo che gli/le utenti siano indotti a limitare la velocità o, nei casi di maggior pericolo, a fermarsi. Ulteriori disposizioni possono essere stabilita dalla Giunta provinciale.
Art. 13
Servizio piste e controllo
1. Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria competenza e attrezzatura per lo svolgimento delle attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste.
2. Le disposizioni relative al servizio piste di cui al comma 1 sono oggetto di un apposito regolamento di esecuzione da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Apertura e chiusura delle piste da slittino
1. Il gestore/la gestrice dell’area sciabile attrezzata determina l’orario di apertura e chiusura delle piste da slittino.
2. L’apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, dell’efficienza degli elementi di sicurezza e della segnaletica nonché dell’assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane.
3. Il gestore/La gestrice dell’area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste da slittino o di alcuni tratti delle stesse nei seguenti casi:
a) a conclusione dell’esercizio giornaliero;
b) al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, preparazione e manutenzione delle piste, con particolare riguardo alla sicurezza degli/delle utenti;
c) ogniqualvolta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste e, fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, in presenza di pericolo di valanghe o frane.
4. La chiusura delle piste è totale o parziale, a seconda delle caratteristiche e dell’intensità della situazione di pericolo.
5. La chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e del comma 4 è effettuata per mezzo di segnaletica da esporre secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Art. 15
Disposizioni generali
1. Gli/Le utenti delle piste da slittino devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l’incolumità altrui e da non causare danni a persone o a cose.
2. In particolare, gli/le utenti sono tenuti a:
a. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal gestore/dalla gestrice nell’esercizio delle sue funzioni e dagli organi di vigilanza e di controllo di cui all’articolo 18;
b. attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica;
c. prestare assistenza alle/agli utenti infortunati o in difficoltà, e segnalare immediatamente il fatto agli addetti/alle addette del servizio di soccorso.
Art. 16
Regole comportamentali degli/delle utenti
1. Gli/Le utenti di piste e percorsi da slittino sono tenuti a:
a. scegliere le piste e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica, alla condizione delle piste e del tempo e alla densità del traffico su piste e percorsi;
b. moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e laddove sia riconoscibile la presenza di principianti;
c. mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell’attrezzo utilizzato;
d. assicurarsi, prima di sorpassare altri/altre utenti, di disporre di spazio sufficiente, senza impedire al sorpassato/alla sorpassata di procedere;
e. dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste e al servizio soccorso, consentendone l’agevole e rapida circolazione;
f. assicurarsi di potersi immettere sulla pista o sul percorso ovvero di poterli attraversare senza pericolo per sé e per altre persone;
g. dare la precedenza negli incroci a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica;
h. non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri/le altre utenti in caso di sosta;
i. in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosene eventualmente ai margini;
j. fornire, a richiesta degli/delle agenti addetti alla vigilanza e al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza a utenti in difficoltà;
k. tenere lo slittino in modo tale da evitare che perdendone il controllo esso possa costituire un pericolo per l’incolumità altrui;
l. durante la sosta presso i rifugi o in altre zone, sistemare lo slittino in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone;
m. in mancanza di un percorso alternativo separato per risalire a piedi, procedere sempre ai margini sul lato visibile per chi discende, attraversare velocemente curve e altri tratti a visuale non libera, risalendo non una persona di fianco all’altra ma una dietro l’altra.
2. La Giunta provinciale può prevedere, nell’interesse della sicurezza, l’obbligo di una co- pertura assicurativa sia per gli/le utenti che per i gestori/le gestrici. La Giunta provinciale determina le caratteristiche e la misura minima della copertura assicurativa.
Art. 17
Casco protettivo
1. Nella pratica dello slittino i/le minori di 14 anni devono indossare un casco protettivo omologato.
2. L’assessore/L’assessora provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l’obbligo del casco ad altre categorie di utenti.
Art. 18
Accesso alle piste e ai percorsi da slittino
1. È permesso l’accesso senza slittino a piste e percorsi da slittino, fatte salve altre prescrizioni da parte dei gestori/delle gestrici.
2. Durante gli orari di battitura e manutenzione l’accesso a piste e percorsi è vietato. La Giunta provinciale può determinare le relative modalità.
Art. 19
Slittare fuori da piste e percorsi
1. Il proprietario/La proprietaria e il gestore/la gestrice del terreno non sono responsabili né degli incidenti che possono verificarsi su tratti interni di piste e percorsi, né degli incidenti che possono verificarsi su tratti situati al di fuori di piste e percorsi.
Art. 20
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. La ripartizione provinciale turismo e l’ufficio provinciale trasporti funiviari, in collaborazione eventualmente anche con le organizzazioni e le imprese turistiche, con il collegio provinciale dei maestri/delle maestre di sci, con il collegio provinciale delle guide alpine nonché con associazioni specificamente dedicate allo slittino, promuovono campagne d’informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza e iniziative didattiche rivolte alla gioventù, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza in montagna e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica dello slittino.
Art. 21
Noleggio di slittini
1. Gli slittini possono essere noleggiati negli appositi punti per il noleggio di attrezzature sportive e sciistiche nonché presso rifugi, baite e ristori di montagna.
2. Il noleggiatore/La noleggiatrice è responsabile del loro stato di conservazione e manutenzione, e deve anche stipulare un’adeguata assicurazione per il noleggio.
3. In quanto primo punto di contatto con chi pratica lo slittino nel tempo libero, il noleggiatore/la noleggiatrice deve informare gli/le utenti sulle regole da rispettare, e far loro firmare una dichiarazione di responsabilità.
Art. 22
Servitù
1. Il procedimento per l’imposizione della servitù riguardante le aree di cui all’articolo 2 è disciplinato, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l’imposizione della servitù può essere richiesto dalle persone interessate anche relativamente a piste ovvero percorsi da slittino già in tutto o in parte realizzati e utilizzati in base a un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari/dalle proprietarie tavolari dei terreni.
2. In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e alla corrispondente indennità, colui/colei che intende avviare il procedimento per l’imposizione della servitù è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione innanzi a una commissione insediata presso la ripartizione provinciale turismo, dandone preventivamente comunicazione con raccomandata al proprietario/alla proprietaria tavolare dell’area interessata e al diretto- re/alla direttrice della ripartizione provinciale turismo, allegando una relazione tecnica sulle opere da realizzare e indicando analiticamente le indennità offerte.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante la ripartizione provinciale turismo, che presiede la commissione, da una persona rappresentante la ripartizione amministrazione del patrimonio, da una persona in rappresentanza dell’associazione di categoria più rappresentativa dei gestori/delle gestrici degli impianti di risalita, nonché da una persona in rappresentanza dell’associazione degli agricoltori/delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
4. Il direttore /La direttrice della ripartizione provinciale turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
5. In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai/dalle componenti della commissione.
6. In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.
Art. 23
Indennità
1. Al proprietario/Alla proprietaria tavolare dell’area gravata dalla servitù spettano le seguenti indennità:
a. un’indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e a eventuali fabbricati in conseguenza dell’imposizione della servitù;
b. in aggiunta all’indennità di cui alla lettera a), un’indennità da corrispondersi annualmente quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché altri danni eventualmente prodotti a seguito dell’utilizzo delle superfici interessate.
2. Nella determinazione delle indennità si tiene anche conto della valenza turistica della zona interessata nonché della situazione geografica.
3. Il valore della superficie gravato dalla servitù è computato in base allo stato in cui esso si trova all’atto dell’occupazione; non si applicano detrazioni per eventuali aggravi iscritti a carico dell’immobile.
4. Al proprietario/Alla proprietaria tavolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l’apprestamento della pista o del percorso da slittino derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.
5. I criteri da applicare per la determinazione delle indennità sono stabiliti con regolamento di esecuzione.
Art. 24
Esercizio della servitù
1. La servitù conferisce le seguenti facoltà:
a. esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato sottostante, se e in quanto necessario, all’autorizzazione per l’apprestamento di una pista ovvero di un percorso da slittino;
b. apposizione della segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;
c. uso del terreno per il passaggio degli/delle utenti e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo d’innevamento, nonché per la realizzazione di impianti d’innevamento;
d. sono fatte salve le disposizioni sul divieto di accesso a piste ovvero percorsi da slittino alle persone non autorizzate nel periodo d’innevamento, e durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto di dette piste e percorsi;
e. impedimento di qualsiasi attività che possa pregiudicare il regolare esercizio, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
f. autorizzazione di accesso al terreno durante il periodo estivo, salvo il risarcimento al proprietario/alla proprietaria tavolare di eventuali danni, per eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria su piste e percorsi, anche con mezzi meccanici.
Art. 25
Durata della servitù
1. La servitù è costituita a tempo
2. La servitù cessa:
a. quando l’indennità annuale di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), non è corrisposta per due anni consecutivi;
b. quando la superficie gravata dalla servitù non è utilizzata come pista ovvero percorso da slittino per due anni consecutivi.
3. In questi casi il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui si trova nella piena disponibilità del proprietario/della proprietaria tavolare. Il/La titolare della servitù deve ripristinare, su richiesta del proprietario/della proprietaria tavolare, lo stato di consistenza originario.
Art. 26
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a. chiunque appresti senza concessione edilizia piste e percorsi da slittino, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500 euro a un massimo di 45.000 euro;
b. il gestore/la gestrice che non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica di cui all’articolo 9, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un mi- nimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro;
c. il gestore/la gestrice che non abbia ottemperato all’obbligo dell’assicurazione, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro;
d. chiunque non presti soccorso in caso di incidente e non fornisca le proprie generalità in qualità di persona coinvolta nell’incidente o in qualità di testimone dello stesso, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pe- cuniaria da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro;
e. il/la responsabile della violazione dell’obbligo del casco protettivo di cui all’articolo 17, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30 euro a un massimo di 150 euro.
Art. 27
Sanzioni amministrative: procedura
1. Dell’accertamento delle infrazioni sull’applicazione della presente legge sono incari- cati i funzionari/le funzionarie della ripartizione provinciale turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
2. Il/La presidente della Provincia attribuisce individualmente al personale esterno incaricato di cui al comma 1 la qualifica di “addetto/addetta alla sorveglianza”: con tale qualifica viene attribuita al personale esterno, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di incaricato/incaricata di pubblico servizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono anche le funzioni di vigilanza e controllo e l’accertamento delle infrazioni delle norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.
4. Per l’accertamento delle trasgressioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
5. In caso di violazione dell’articolo 16, comma 1, lettere g) e h), a seguito della quale sia stato causato un incidente con danno di terzi, oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie, può essere disposto il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera.
6. Nei casi di inosservanza da parte del gestore/della gestrice delle prescrizioni o degli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, l’assessore/l’assessora provinciale competente ordina l’adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l’osservanza delle norme prescritte, fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.
Art. 28
Regolamento di esecuzione
1. Con regolamento di esecuzione da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinati gli aspetti di natura tecnica e procedurale concernenti la presente legge, con particolare riguardo a:
a. la definizione, le caratteristiche tecniche, i requisiti e la classificazione delle piste e dei percorsi da slittino;
b. i criteri per stabilire l’indennità per la servitù, con particolare riguardo alla valenza turistica del territorio interessato e alla situazione geografica dello stesso;
c. i pericoli atipici;
d. la produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura delle piste da slittino.
2. Dell’elaborazione dei criteri, della formazione di noleggiatori/noleggiatrici e insegnanti di slittino, nonché di ulteriori misure di aggiornamento ecc. possono essere incaricate associazioni specificamente dedicate allo slittino, che assumono una funzione consultiva per l’assessore/l’assessora al turismo, all’agricoltura e allo sport e che per tale attività sono finanziariamente compensate.
Art. 29
Disposizioni finanziarie
1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio 2019.
2. Eventuali spese a carico dei successivi esercizi finanziari sono stabilite annualmente con la legge di stabilità.