Premesso che:
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- è stato convertito in legge dal Parlamento il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 che prevede l’istituzione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza;
- la Provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato in rete un foglio informativo dal titolo “Assistenza economica sociale / reddito di cittadinanza”;
- con il suddetto foglio informativo la Provincia chiarisce che: “Con decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, lo Stato ha introdotto la prestazione ‘reddito di cittadinanza’. Si tratta di una prestazione a sostegno delle persone e famiglie con reddito basso, che corrisponde sostanzialmente alle prestazioni dell’Assistenza economica sociale ‘Reddito minimo di inserimento’ e ‘Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie’, di cui al Decreto del Presidente della Provincia dell’11 agosto 2000, n. 30. In Provincia di Bolzano tali prestazioni vengono erogate da molti anni attraverso i distretti sociali. Dato che la finalità delle prestazioni è sostanzialmente la stessa, la Giunta provinciale ha deciso (articolo 16, comma 4, Decreto Presidente Provincia 30/2000) che non sarà possibile richiedere o beneficiare contemporaneamente della prestazione dello Stato e delle corrispondenti prestazioni provinciali. I richiedenti possono presentare domanda per il ‘reddito di cittadinanza’ / ‘pensione di cittadinanza’ o per le corrispondenti prestazioni dell’Assistenza economica sociale (Reddito minimo di inserimento, Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, Assegno per le spese personali). Qualora sia stata presentata e non ancora decisa una domanda per il ‘reddito di cittadinanza’, o qualora la persona sia attualmente beneficiaria dello stesso, non è possibile richiedere o beneficiare delle corrispondenti prestazioni assistenziali della Provincia (Reddito minimo di inserimento, Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, Assegno per le spese personali). Ciò vale per il complesso di tali prestazioni, ovvero non è possibile cumulare il ‘reddito di cittadinanza’ con solo alcune di tali prestazioni”;
- se appare ovvio che il cittadino non possa fruire contemporaneamente delle recenti prestazioni previste dalla succitata legge statale e le prestazioni erogate dalla Provincia, è opportuno che il cittadino abbia tutte le utili informazioni al fine di poter decidere consapevolmente quale sia la scelta da operare in quanto – come ben specificato dal foglio informativo – è sufficiente la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza per far scattare l’incompatibilità con le prestazioni erogate dalla Provincia.
Ciò premesso,
SI INTERROGANO GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE
- se gli uffici/sportelli pubblici preposti a fornire informazioni sulle prestazioni sociali ai cittadini, già oggi diano tutte le indicazioni utili nel senso indicato nella premessa;
- se – in caso di risposta negativa al punto 1 – non ritenga opportuno considerata la complessità della materia in oggetto, predisporre presso le sedi dei distretti sociali un servizio informazioni che consenta al cittadino di conoscere le prestazioni erogate o erogabili dalla Provincia, rispetto alla sua situazione familiare / reddituale e patrimoniale, al fine di poterle confrontare con le prestazioni previste dal reddito / pensione di cittadinanza.