Tutti i cittadini europei, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono, si considerano anzitutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo. Città e regioni sono dunque avamposto della democrazia; il riconoscimento della democrazia locale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa ha condotto all’adozione, nel 1985, della Carta europea dell’autonomia locale. Il testo sancisce il ruolo delle collettività in quanto primo livello in cui è esercitata la democrazia ed è diventato il trattato internazionale di riferimento in questo campo; la Carta è considerata la pietra angolare dell’edificio democratico, poiché stabilisce le norme destinate a tutelare i diritti degli enti locali e impone agli Stati che l’hanno ratificata il rispetto di un certo numero di condizioni, principi e pratiche; la Carta è stata aperta alla firma il 15 ottobre 1985 ed è entrata in vigore il 1° settembre 1988. La Carta è stata ratificata dal Governo italiano l’11 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991) ed è entrata in vigore per l’Italia in data 1° settembre 1990. L’11 maggio 1990, in occasione del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano depositava la seguente dichiarazione: “Con riferimento alle disposizioni dell’art.12, comma 2 della Carta europea dell’autonomia locale, la Repubblica italiana si considera vincolata dalla Carta nella sua integralità”; nell’ottobre del 2011 il Presidente della Corte costituzionale Alfonso Quaranta nel documento curato da M. Bellocci e R. Nevola “L’applicazione in Italia della Carta europea dell’Autonomia Locale” risponde come segue alla domanda n. 2 formulata dalla delegazione Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per l’incontro con la Corte costituzionale del 3 novembre 2011:
“Domanda – Lei pensa che la Carta possa acquisire lo status di fonte di diritto interno, almeno come parametro per determinare la costituzionalità di una legge ordinaria in disaccordo con le sue disposizioni?
Risposta – Sebbene nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte abbia affermato il valore solo
definitorio e programmatico delle disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale (citati art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 4), si può ritenere che la stessa, costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria nell’ordinamento interno, ricada nell’alveo della previsione del primo comma dell’art. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il 2 rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si pone come parametro idoneo ad orientare l’attività sia del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con essa contrastanti, sia dell’interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente in conformità con i disposti della Carta medesima”; la Carta prescrive che il principio dell’autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati, al fine di garantirne l’effettiva applicazione. Sancisce inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali; lo stesso Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige all’articolo 47 riconosce che le leggi sulla forma di governo, inclusa la legge che disciplina l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, debbano essere scritte in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con
il rispetto degli obblighi internazionali; il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n° 207) aggiunge una nuova dimensione alla Carta (STE n° 122), prevedendo di garantire in uno strumento giuridico internazionale il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l’esercizio delle
competenze e responsabilità dell’autorità locale. Le parti contraenti a questo Protocollo sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l’esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell’esercizio dell’autonomia e delle responsabilità delle collettività locali; il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa con la Raccomandazione 337 (2013) “La democrazia locale e regionale in Italia”, al punto 5, lettera k., ha invitato le autorità italiane a ratificare il Protocollo addizionale (STCE n° 207); la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia) con il parere n. 797/2014 concernente il disegno di legge di iniziativa popolare “Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell’iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale della Provincia autonoma di Trento (Italia)” (n. 1/XV), al punto 81, esprimendo il giudizio che il disegno di legge di iniziativa popolare n. 1/XV rappresenta un esempio positivo dell’attuazione delle disposizioni di cui sopra del protocollo addizionale, ha prospettato all’Italia l’ipotesi di
prendere ulteriormente in considerazione la firma del Protocollo addizionale alla Carta;
il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto di autonomia, fa voti al Parlamento e al Governo italiano affinché
adottino tutte le iniziative di competenza allo scopo di ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n°207).