La legge provinciale n. 7/2008 “Disciplina dell’agri- turismo” contiene misure volte a differenziare i redditi da attività agricola degli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile mediante lo svolgimento di attività di “agriturismo”, volte anche a favorire la prosecuzione della gestione delle aziende agricole e a valorizzare i prodotti tipici locali, costituiti almeno per il 30 per cento da prodotti propri.
Considerato che l’agriturismo, rispetto ad altre strutture turistiche quali hotel, alberghi, pensioni, residence e garni, ha un numero inferiore di adempimenti da assolvere per lo svolgimento di attività ricettive e di ristorazione, questo tipo di attività è destinato a integrare le “tradizionali” strutture prettamente turistiche piuttosto che a competere con esse.
Anche per questo motivo la legge prevede espressamente che l’attività agricola debba comunque prevalere sull’attività di agriturismo.
L’agriturismo può quindi essere giustamente inteso come un’attività integrativa per la famiglia contadina; nel settore turistico altoatesino, tuttavia, queste aziende hanno da tempo cessato di essere attività di nicchia e sono diventate parte attiva della filosofia e della promessa di qualità che sottende al marchio “Alto Adige”, e quindi espressione di una storia di successo che merita di essere riconosciuta. Per proseguire su questa strada, tuttavia, occorre fermare quelle tendenze che sempre più minacciano di vanificare questa promessa di qualità.
Il numero totale di pernottamenti generati da agri- turismo oscilla ormai fra i 3 e i 4 milioni l’anno e corrisponde quindi quasi esattamente al 10% del totale dei pernottamenti di ospiti provenienti da tutto il mondo nella meta turistica Alto Adige, pari a 33 milioni l’anno. L’agriturismo rappresenta quindi anche un fattore turistico assai significativo. A maggior ragione è quindi importante rispettare e adeguare le norme giuridiche che disciplinano questa materia.
Purtroppo da alcuni anni in tutto l’Alto Adige si sono delineate delle tendenze che hanno di fatto reso paradossale l’applicazione della legge sull’agriturismo, una legge di per sé valida, e che recentemente hanno addirittura spinto l’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi (Bauernbund) a rendere più restrittivi i requisiti di accesso per poter godere anche dei benefici urbanistici previsti da tale normativa.
Tali tendenze possono essere a grandi linee suddivise in due gruppi:
da un parte la legge viene applicata in modo sempre più arbitrario da un crescente numero di albergatori e imprenditori fino ad arrivare all’utilizzo del’atività di agriturismo come scappatoia – per aggirare le norme urbanistiche e sulle licenze – non appena è stato raggiunto il limite di sfruttamento delle disposizioni di legge sull’ampliamento qualitativo e quantitativo di strutture ricettive come hotel, alberghi, pensioni, garni ecc. e in attesa che venga individuata una nuova zona turistica, cosa che del resto dato l’attuale esecutivo è piuttosto difficile da ottenere.
D’altro canto i numerosi vantaggi concorrenziali e le facilitazioni fiscali e burocratiche dell’agriturismo, inizialmente concepito come fonte aggiuntiva di reddito per l’agricoltore e la sua famiglia, rimangono in essere anche quando le aziende agricole si trasformano di fatto – gradualmente per non dare troppo nell’occhio – in vere e proprie strutture ricettive in parte o in toto, quali hotel o ristoranti, che in quanto tali dovrebbero essere soggette a una licenza di esercizio.
Il problema è che dopo la comunicazione di inizio attività e dopo la verifica dei requisiti di accesso di cui alla legge provinciale 7/2008, nella maggior parte dei casi non ha luogo una valutazione ex post, benché la legge stabilisca che i Comuni sono tenuti a esercitare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge sull’agriturismo. Ciò comporta infatti l’esecuzione di controlli anche dopo l’avvio di detta attività.
Per contrastare in modo efficace tale tendenza serve, oltre a una piena applicazione delle disposizioni legislative, anche una modifica degli organi competenti, in modo che questi possano garantire l’attività di controllo anche dopo l’approvazione delle attività agrituristiche, previa dotazione di sufficiente personale adeguatamente formato.
Ciò per un duplice motivo: gli organi dell’amministrazione comunale territorialmente competente che in base alla legge vigente sono responsabili del settore dell’agriturismo, si avvalgono di personale che nella più parte dei casi risiede nello stesso Comune e per il quale spesso non si può escludere una vicinanza personale con le strutture in questione prima ancora di poter parlare di un effettivo conflitto d’interessi.
Inoltre gli organi comunali sono sempre più gravati dalla mole di tali controlli. Ne è la prova il fatto che i bandi per il reclutamento di personale comunale sono sempre più disattesi.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
- a trasferire alla Provincia, e alle forze dell’ordine competenti per il controllo dell’osservanza dei requisiti di legge, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 7/2008 “Disciplina dell’agriturismo” nonché
- a provvedere affinché i suddetti controlli siano eseguiti regolarmente e in modo capillare