La presente mozione si pone l’obiettivo di permettere l’iscrizione e l’esercizio della professione della provincia di Bolzano anche per coloro che conoscono solo la lingua tedesca.
Considerando l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE che recita:
“Conoscenze linguistiche I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
e l’art. 7. del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in veste di legge di recepimento della normativa europea:
Conoscenze linguistiche
- Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all’articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all’attività che il professionista intende svolgere.
Ne consegue l’importanza della conoscenza linguistica (italiana) per poter esercitare la professione. La peculiarità dell’Alto Adige in fatto di bilinguismo è espressa dallo Statuto di Autonomia ed in special modo agli articoli 99 e 100, che prevedono la parificazione della lingua tedesca a quella italiana e l’uso disgiunto delle lingue nell’ambito della “sfera privata”. Da ciò deriverebbe la possibile base normativa per cittadini europei che intendono esercitare la professione in Alto Adige anche sapendo solo una della due lingue previste dall’articolo 99
La Giunta provinciale ha a tal riguardo depositato il disegno di legge n. 30/19-XVI (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”) che vorrebbe normare la situazione
Tale disposizione è però a nostro avviso insufficiente, perché l’iscrizione all’albo è regolata a livello nazionale ed infatti l’iscrizione in una provincia italiana abilita poi all’esercizio su tutto il territorio nazionale. Per introdurre perciò una previsione ad hoc per la provincia di Bolzano, dove ci si potrebbe sì iscrivere all’albo anche con la sola conoscenza linguistica tedesca, ma esercitare poi solo nella stessa provincia, risulta necessaria una norma di attuazione.
Tale norma di attuazione darebbe applicazione alla direttiva europea, che prevede la conoscenza linguistica del territorio, e favorirebbe una piena applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea. Non viene però in alcun modo meno il principio di conoscenza di entrambe le lingue per i professionisti che desiderano poi lavorare nel pubblico impiego.
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale:
- a provvedere alla stesura di uno schema di norma di attuazione, da sottoporre poi alla Commissione paritetica dei Sei e susseguentemente al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, che preveda:
- la possibilità di iscriversi agli ordini o collegi professionali anche con la sola conoscenza della lingua tedesca, con la limitazione dell’esercizio della professione nel solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano.