MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6 “TRATTAMENTO
ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE”
PRESENTATO
IN DATA 12 NOVEMBRE 2019
DAI CONSIGLIERI REGIONALI KÖLLENSPERGER E RIEDER
E IN DATA 13 NOVEMBRE 2019 HANNO AGGIUNTO LE LORO FIRME
I CONSIGLIERI REGIONALI PLONER FRANZ, PLONER ALEX, UNTERHOLZNER,
FAISTNAUER, DELLO SBARBA, FOPPA, STAFFLER, GHEZZI E COPPOLA
R E L A Z I O N E
Articolo 1: Indennità consiliare
Negli anni scorsi la rivalutazione dell’indennità consiliare dei Consiglieri regionali sulla base dell’indice ISTAT è stata determinata annualmente dall’Ufficio di Presidenza, anche se poi non è stata applicata. Essendo la norma di riferimento ancora in vigore, nel gennaio 2020 si procederà ad una rivalutazione delle indennità e all’eventuale compensazione retroattiva per gli ultimi anni. Per i dipendenti pubblici l’adeguamento all’inflazione è oggetto di contrattazione (vedasi ad esempio il “Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica” del 12.02.2008 che stabilisce all’articolo 91, comma 2 che “con decorrenza 1° luglio 2008 gli stipendi lordi iniziali in godimento dei livelli retributivi sono aumentati in misura corrispondente al tasso d’inflazione accertato dall’ASTAT per il periodo 1° giugno 2007-31 maggio 2008”). I membri del Consiglio regionale devono essere posti su un piano di parità con i dipendenti pubblici. Analogamente al sistema contributivo per le pensioni, anche in questo caso si dovrebbe rinunciare ad un trattamento di favore. Per questa ragione la rivalutazione dell’indennità consiliare deve avvenire, per motivi di equità e di equiparazione, contemporaneamente e in misura uguale all’adeguamento dell’inflazione per gli stipendi dei dipendenti pubblici.
DISEGNO DI LEGGE N. 16/XVI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6
“TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE DEI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE”
Art. 1
Indennità consiliare
1. L’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 è così modificato:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e rivalutata annualmente sulla base dell’indice
ISTAT”;
b) al termine del comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La rivalutazione dell’indennità consiliare lorda dei Consiglieri regionali avviene
contemporaneamente e in misura uguale a quella dei dipendenti pubblici.”.
Art. 2
Rimborso spese per l’esercizio del mandato
1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 le parole “, e rivalutata
annualmente sulla base dell’indice ISTAT,” sono soppresse.