RELAZIONE
L’imposta municipale immobiliare (IMI) è stata introdotta in Alto Adige con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e rappresenta un’importante fonte di entrate per i Comuni. L’obiettivo principale di molti Comuni sono le agevolazioni per la prima casa con l’applicazione di una franchigia. Con l’articolo 9, comma 1, si dà invece la possibilità ai
Comuni di aumentare l’aliquota ordinaria fino a un massimo dello 0,8%. Questo aumento può essere applicato dai Comuni con una funzione regolatrice, per esempio per spingere i proprietari di seconde case vuote ad affittarle.
L’aumento dello 0,8% si è però rivelato troppo poco efficace. Per questo motivo la presente proposta di legge prevede che l’aliquota ordinaria possa essere aumentata fino a un massimo di cinque punti percentuali. Questo dà un maggiore margine d’azione ai Comuni che così, se vi fosse la necessità, potrebbero aumentare anche in modo consistente l’aliquota dell’imposta (per esempio nel caso di alloggi lasciati vuoti).
Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale
immobiliare (IMI)”
Art. 1
Aliquota IMI
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito: “1. L’aliquota ordinaria dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 5 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.”