RELAZIONE
Con la presente mozione si intende risolvere due grandi problemi che si trovano ad affrontare tutti gli invalidi civili della nostra provincia. Uno è il cumulo del TFR (trattamento di fine rapporto) con il reddito, in quanto comporta la perdita della pensione di invalidità, e l’altro è la necessità di ridefinire il reddito di riferimento ai fini della presentazione della domanda di pensione di invalidità civile, affinché gli invalidi civili rimasti senza lavoro possano beneficiare quanto prima della pensione di invalidità loro spettante.
TFR per le persone con invalidità civile
Gli invalidi civili che lavorano e percepiscono mensilmente la pensione di invalidità civile di 441,20 euro, al momento delle dimissioni dal loro posto di lavoro si trovano spesso di fronte al problema di dover dichiarare nell’autocertificazione dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) il trattamento di fine rapporto maturato, che quindi va incluso nel calcolo del reddito annuo. Lo stesso vale se viene corrisposto un anticipo sul trattamento di fine rapporto. In molti casi ciò significa che la persona che richiede la pensione d’invalidità civile supera il limite del reddito annuo lordo percepito nell’anno precedente. Per le persone con invalidità parziale (dal 74% al 99%) che lavorano, si tratta di 9.813,44 euro, per le persone totalmente invalide si tratta di 16.814,34 euro. Di conseguenza l’invalido civile perde per un anno la pensione di invalidità. In cifre ciò significa una perdita di 5.735,60 euro all’anno.
Corresponsione della pensione d’invalidità civile in caso di perdita del posto di lavoro
In base alla disciplina vigente, gli invalidi civili che perdono il posto di lavoro e non superano il limite di reddito dell’anno precedente devono attendere fino al 1° giugno dell’anno successivo prima di ricevere la pensione di invalidità civile. Ciò significa che possono trascorrere più di 24 mesi fino al primo versamento della pensione. A livello nazionale il tutto è disciplinato meglio, e la pensione di invalidità viene erogata a partire dal 1° aprile di ogni anno (così avveniva anche in Alto Adige fino al 2007). Inoltre, per l’anno in cui si presenta la domanda per diverse prestazioni dell’INPS conta il reddito annuo presunto: in questo modo si può presentare la domanda subito e beneficiare della prestazione nell’anno in cui non si supererà la soglia di reddito, anche se dalla dichiarazione dei redditi risulta che il reddito ammissibile è stato superato nell’anno precedente. Negli anni successivi si terrà poi conto del reddito dell’anno precedente, sulla base della dichiarazione dei redditi. La possibilità di avvalersi del reddito annuo presunto/previsto per le prestazioni sociali è contemplata, ad esempio, dai commi 8 e 9 dell’articolo 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Ecco un esempio secondo le modalità attuali:
- 31/05/2019: ultimo giorno di lavoro (il reddito del 2019 supera la soglia massima di reddito annuo);
- 31/5/2020: a partire da questa data è possibile presentare la domanda di pensione d’invalidità civile; in base al reddito del 2019 la pensione d’invalidità civile non verrà concessa;
- 31/5/2021: nuova domanda di pensione d’invalidità civile; viene concessa (dal momento che nel 2020 non risulta alcun reddito);
- 1/6/2021: primo versamento della pensione d’invalidità civile;
- In questo caso la persona interessata rimarrebbe senza reddito per un totale di 24 mesi (dall’1/6/2019 al 31/5/2021).
Ecco, invece, un esempio della procedura da noi proposta:
- 31/5/2019: ultimo giorno di lavoro (il reddito del 2019 supera la soglia massima di reddito);
- 1/1/2020: a partire da questa data è possibile presentare la domanda di pensione d’invalidità civile indicando il reddito annuo presunto per il 2020; la pensione di invalidità civile viene concessa se il reddito presunto non supera il limite di reddito stabilito;
- 2021, 2022, ecc.: nel corso dell’anno l’amministrazione verifica il reddito dell’anno precedente come risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell’ulteriore concessione della pensione d’invalidità civile.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
- a prevedere che per le prestazioni nell’ambito dell’invalidità civile il TFR non conti come reddito;
- a prevedere che per la verifica della sussistenza dei requisiti economici per le prestazioni nell’ambito dell’invalidità civile si tenga conto del reddito dell’anno precedente, fatta eccezione per la prima erogazione della prestazione, per la quale si prende come reddito di riferimento il reddito annuo presunto della persona interessata.