Ironia della sorte, l’Agenzia per la stampa e la comunicazione si è spesso conquistata la ribalta delle cronache negli ultimi tempi. La previsione di un portavoce per ogni assessore provinciale, il pasticcio del concorso per il ruolo di caporedattore della stessa Agenzia e la relativa coda di veleni e retroscena sono gli ultimi episodi in questo senso.
Il giornalista svolge un ruolo molto delicato all’interno di una democrazia e gli iscritti all’Ordine devono sottostare a una serie di vincoli deontologici e professionali piuttosto stringenti, che ne vanno a tutelare la necessaria autonomia e quindi l’autorevolezza. La legge 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”), nel suo primo articolo prevede che la condotta del giornalista sia improntata “in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche”; e quindi – e soprattutto – alla Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, in cui si legge che “In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, [evitare] situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col confliggere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all’immagine”; e ancora: “Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale”; e ancora: “Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera”; “Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine”.
Con riferimento ai sopracitati passi della Carta deontologica, ci chiediamo quindi come possa il portavoce di un assessore provinciale svolgere il suo ruolo con indipendenza, come peraltro legalmente richiesto.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
a non prevedere nella pianta organica degli staff degli assessori provinciali la figura del portavoce personale.