In data 11 luglio 2019 i componenti dell’Ufficio di Presidenza Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi hanno presentato il disegno di legge n. 11/XVI recante “Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo”.
Ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio Regionale per conoscere
1. a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore del disegno di legge n. 11/XVI, elencati in una tabella, singolarmente per tutti gli aventi diritto (consiglieri, ex consiglieri o chi gode di assegno di reversibilità):
a) gli anni di carica in Consiglio (anni, periodo inizio e fine)
b) L’importo dell’assegno contributivo mensile attuale (spettante prima dell’entrata in
vigore del disegno di legge n. 11/XVI);
c) L’importo dell’assegno contributivo mensile spettante dopo l’entrata in vigore del
disegno di legge n. 1 1/XVI;
d) la differenza tra l’importo percepito prima e dopo l’entrata in vigore del disegno di
legge n. 11/XVI;
e) il montante contributivo totale versato per ogni consigliere nel corso della
permanenza in Consiglio provinciale e regionale, distinguendo in 2 sotto-colonne tra
d1) contributi versati direttamente dal consigliere e d2) contributi versati per esso
dal Consiglio regionale
f) l’importo del valore attuale anticipato del vitalizio (importo netto anticipato, quote
family fonds e somma dei due) eventualmente percepito, indicando se tale anticipo
è stato restituito o meno;
g) la somma degli importi di eventuali assegni periodici di vitalizio già percepiti;
h) gli importi totali di eventuali assegni periodici di vitalizio già percepiti;
i) il montante restante al netto degli importi di cui alle lettere f), g) e h) pe ogni
consigliere avente diritto all’assegno contributivo come da DDL N. 11
2. Il calcolo della spesa complessiva per l’erogazione degli assegni vitalizi antecedente e
successiva l’approvazione e l’entrata in vigore del disegno di legge n. 11/XVI, evidenziando
l’entità della riduzione annuale di spesa (in valore assoluto e percentuale) a partire dal 2019.
3. Se dal montante contributivo e conseguente dal calcolo del nuovo assegno spettante, sono stati detratti gli importi di cui alle lettere f), g), h) oppure, in che maniera sono stati compensati questi importi già percepiti dagli aventi diritto
4. Se la Regione intende procedere al recupero degli anticipi non restituiti, e con quali mezzi
5. Se vi sono casi in cui con gli anticipi sui vitalizi ed assegni già erogati il montante contributivo versato sia già stato esaurito, ed eventualmente quali (a prescindere dall’art. 3 comma 2 del DDL N. 11 ossia dal limite minimo dell’assegno spettante)
6. in base alle tabelle della Conferenza Stato – Regioni e del Parlamento contenenti i coefficienti di trasformazione, quale età (aspettativa di vita) e tasso di attualizzazione sono stati usati come base per il calcolo?
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.