La rete ospedaliera provinciale fornisce un’assistenza organica grazie al coordinamento nell’erogazione delle prestazioni e alla distinzione fra assistenza di primo livello, assistenza specializzata e assistenza con trattamenti ad alta complessità. Nell’assistenza di primo livello rientrano le prestazioni che ogni sede ospedaliera deve fornire alla popolazione come livello minimo di assistenza sanitaria. L’obiettivo è quello di organizzare in tutte le sedi e in modo omogeneo le prestazioni assistenziali di primo livello di medicina internistica, chirurgia/ortopedia/traumatologia, ginecologia/ostetricia, pediatria e anestesia. Attualmente le strutture complesse degli ospedali di base con a capo un proprio dirigente comprendono la chirurgia/ortopedia, la medicina interna, l’anestesia, la ginecologia e la pediatria. Il mantenimento delle strutture complesse negli ospedali di base non è solo possibile ma soprattutto anche opportuno, in quanto utile e necessario ai fini di un’assistenza di prossimità nelle zone periferiche (dove al di fuori degli ospedali e dei medici di base non vi sono o vi sono pochissimi altri medici). In questo caso solo il raccordo con l’ospedale, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari e sociali, può garantire l’assistenza di primo livello. Le strutture esistenti vanno quindi mantenute nell’ottica di un’assistenza territoriale di base. Così è stato fatto nella vicina provincia di Trento, dove sono anchestati nominati i relativi dirigenti. La presenza in loco del responsabile di una struttura complessa (primario) è indispensabile per consentire la formazione dei giovani medici e la creazione di opportunità formative in periferia, il che a sua volta è d’interesse per l’intera provincia. Di un presidio ospedaliero funzionante, oltre al primario, fanno parte il direttore amministrativo, il direttore tecnico-assistenziale e un dirigente medico – come è anche previsto per le strutture sanitarie. Ma mentre tra assessorato, azienda sanitaria e comprensori a livello amministrativo continuano a sussistere tranquillamente doppioni e non si accorciano i processi decisionali, quando si tratta del personale operativo si decide di risparmiare. Ed è proprio nell’ottica dei tagli al personale medico che temiamo debba essere interpretato l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, con riferimento alla figura del direttore medico negli ospedali di base: Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/il direttore
del rispettivo comprensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i medici specializzati in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio ospedaliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi il direttore medico, all’occorrenza, può essere coadiuvato nella sua funzione da un medico operante nell’altra sede.”Questo significa che la formula “un ospedale, due sedi” avrà l’effetto che in queste strutture sanitarie sarà previsto un unico direttore medico, invece di un direttore per ogni sede. Invece per i succitati motivi è indispensabile prevedere la figura del direttore medico in tutte le sedi di ogni struttura sanitaria.
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a provvedere a quanto necessario per sancire e garantire che, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in tutte le sedi di un presidio ospedaliero sia in servizio un direttore medico, e a coprire eventuali posti vacanti.