Il ministero della Salute ha recentemente varato il nuovo Piano nazionale per le liste di attesa, già trasmesso a Regioni e Province autonome. Il documento fissa quattro classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali (visite e analisi) a seconda della gravità e urgenza della situazione, con i relativi termini di erogazione del servizio.
Il decreto legislativo n. 124 del 1998, detta inoltre delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. Il comma 10 dell’art. 3 stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende sanitarie e degli ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la richiesta e l’erogazione della prestazione. Questo intervallo di tempo deve essere ben pubblicizzato e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. L’articolo 3, infatti, tutela il diritto alla prestazione, e prevede che l’assistito abbia la possibilità di chiedere che la prestazione venga effettuata privatamente al costo del ticket, qualora i tempi massimi di attesa superino quelli stabiliti.
Ciò premesso
SI INTERROGANO GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE
- Quale è lo stato di implementazione del Cupp unico per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, sia per quanto riguarda le liste di attesa ambulatoriali che quelle chirurgiche?
- Rispetto alle risposte fornite nell’interrogazione 2481/16 e le relative misure di intervento indicate, quale sia ad oggi lo stato di implementazione del piano strategico anche per lo sviluppo del CUPP unico provinciale (2017-2020);
- Se il decreto legislativo del 1998, n. 124 ha avuto concreta applicazione nell’ambito dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in particolare l’art. 3, e se no quali ragioni non hanno portato ad uniformarsi alla normativa nazionale.