Nella risposta alla nostra precedente interrogazione sul tema (la 2897/17), l’assessore competente affermava che tutte le concessioni di grande derivazione idroelettrica ex-Enel conferite a SE-Hydropower ed ex-Edison conferite a Hydros (scadute nel 2010 e 2011) sarebbero state assoggettate a “riesame” e che “Secondo le indicazioni contenute nei pareri legali dell’Avv. Prof. Giuseppe Caia, il riesame è stato eseguito secondo il principio ´oggi come allora´ seguendo gli stessi metodi ed in base alle identiche considerazioni come quelle che furono eseguite nel 2008. Con il riesame sono state modificate solamente quelle parti della procedura che sono state inficiate dagli illeciti penali facenti capo alla sentenza n. 138/2013 del Tribunale di Bolzano. Mediante apposite deliberazioni della Giunta Provinciale sono stati infine riconfermati i disciplinari di concessione.”
L’assessore ha quindi confermato che tramite delibera sono stati riconfermati i disciplinari relativi alle concessioni in questione, così come modificati da Laimer e Rainer. Tali affermazioni risultano essere contraddittorie, in quanto i disciplinari – come certamente noto all’assessore competente – sono stati inficiati dagli illeciti penali sopra citati e perciò, in adempimento alla sentenza e anche e proprio ai sensi del parere legale dell’avv. prof. Giuseppe Caia, avrebbero dovuto essere riportati al testo originale predisposto a suo tempo dal competente ufficio provinciale.
La conferma dei vecchi disciplinari, come esplicitato nella sentenza, va a scapito della sicurezza degli impianti e quindi della sicurezza del territorio e della popolazione in quanto prevede minori obblighi di controllo e sorveglianza a carico del concessionario Alperia Greenpower.
In secondo luogo, la conferma dei disciplinari va a scapito della produzione di energia rinnovabile e quindi dell’ambiente perché gli impianti del gruppo Alperia potranno essere potenziati nel tempo anormalmente lungo di dodici anni, e quindi i positivi effetti del potenziamento si esplicheranno solo per gli ultimi diciotto anni di concessione; risulta in effetti che nessuno degli impianti più grandi (Bressanone, Cardano, Lana, Lasa, San Floriano) sia stato ad oggi rinnovato. Ne risulta falsata anche la procedura di individuazione del vincitore delle gare, perché l’Ufficio elettrificazione ha, a suo tempo, confrontato i programmi di miglioramento produttivo presentati dai vari concorrenti calcolando la maggiore produzione energetica rinnovabile nell’arco dei trent’anni di concessione su un piano di parità dei termini per l’esecuzione dei lavori.
In terzo luogo, poiché risulta che gli altri concessionari non hanno goduto del medesimo trattamento di favore, la conferma dei vecchi disciplinari è un atto discriminatorio e lesivo della concorrenza in quanto garantisce ad Alperia Greenpower vantaggi finanziari e patrimoniali rispetto ai concorrenti.
La risposta all’interrogazione 2987/17 è stata quindi su questo punto evasiva e insoddisfacente.
Tutto ciò premesso,
SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE
per quale ragione sia stata ignorata la sentenza penale 138/2013, perché il parere Caia sia stato disatteso sul punto specifico del ripristino dei disciplinari al testo originale e perché la Giunta provinciale, in un’evidente situazione di conflitto d’interessi, abbia ritenuto di confermare i disciplinari artatamente modificati a scapito della sicurezza e dell’interesse pubblico, della correttezza della procedura di nuova assegnazione delle concessioni e della parità di trattamento tra i diversi concessionari.