Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali – modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
RELAZIONE
Articolo 1: Voto disgiunto
Oltre all’introduzione delle quattro preferenze anche nei comuni della provincia di Trento (ad oggi solo due) si propone l’introduzione della preferenza disgiunta che consente più libertà di scelta agli elettori, che possono votare una sola lista (necessaria per l’attribuzione dei seggi) e poi assegnare quattro preferenze a tutti i candidati in lizza, non solo fra coloro che si candidano sulla lista votata.
Così facendo si possono “disgiungere” le preferenze dal voto di lista e votare i candidati meritevoli appartenenti anche a liste diverse. Naturalmente le elettrici e gli elettori sono sempre liberi di assegnare le loro preferenze solo a candidati di un unico partito o lista oppure di non esprimere nessuna preferenza. Nella maggior parte dei Bundesländer tedeschi (13 su 16) per le elezioni comunali e nei Cantoni svizzeri gli elettori si avvalgono del voto disgiunto in particolare nei comuni più piccoli, dove si conoscono quasi tutti i candidati.
Articolo 2: Parità di genere
Il regolamento vigente per la promozione della parità fra uomo e donna, che prevede un massimo di 2/3 di un genere nella lista dei candidati, non è bastato per creare effettiva parità. Oggi, su 116 comuni altoatesini 106 sono governati da uomini, 10 da donne (ovvero il 9 per cento, dati ISPAT, 2014). In Trentino si tratta di 31 su 215 primi cittadini (il 14 per cento). In Alto Adige, su 1.993 seggi di consiglieri, 448 sono occupati da donne (24 per cento), in Trentino 868 su 3308 (26 per cento). In ogni caso, non è accettabile comprimere in nessun modo la libertà di scelta degli elettori.
Di conseguenza, a differenza del sistema applicato nei comuni delle Regioni a Statuto ordinario (cioè due voti di preferenza a candidati di genere diverso) questo disegno di legge prevede di parificare il numero di candidate e candidati su tutte le liste, garantendo quindi la parità di genere a livello di lista, lasciando però all’elettorato la libera scelta di eleggere le proprie candidate ed i propri candidati senza vincoli. Inoltre, la partecipazione delle donne alla politica rappresentativa va anche promossa con altre misure, da disciplinare all’interno degli statuti comunali e con l’ordinamento del consiglio (tempi e orari delle riunioni, compatibilità con obblighi familiari, modi
di lavoro, democrazia deliberativa).
Articolo 3: Mozione di sfiducia
Con questo articolo si intende introdurre la possibilità anche per il consiglio comunale di presentare e votare a maggioranza una mozione di sfiducia nei confronti di qualsiasi membro della giunta (del sindaco o dei singoli assessori). In caso di approvazione della mozione verrebbe nominato un nuovo membro della giunta. Si crea la possibilità di “rimuovere” democraticamente uno o più membri della giunta durante il periodo d’ufficio, mentre la sfiducia o le dimissioni del sindaco continuano a comportare lo scioglimento del consiglio, il commissariamento e la sua rielezione.
Articolo 4: Pubblicazione del programma amministrativo
Si prevede la pubblicazione del programma amministrativo sui canali istituzionali del comune interessato entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione e si estende l’obbligo ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti della provincia autonoma di Bolzano, finora esclusi da tale obbligo (vedasi lettera d) del comma 1 dell’articolo 242).