I dipendenti della Provincia, delle Comunità comprensoriali e degli enti pubblici della nostra regione possono svolgere delle attività extraservizio secondo modalità diverse.
DIPENDENTI PROVINCIALI
ai sensi dell’art. 4 (attività extraservizio di modica entità) e art. 5 (attività extraservizio previa autorizzazione) del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3 (Regolamento sulle attività extraservizio) il personale provinciale può svolgere occasionali attività extraservizio lucrative, tra cui attività di commercio, di industria o di libera professione e attività nell’ambito di rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici, purché non sia superato il limite massimo dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali medie.
DIPENDENTI DELLE COMUNITÀ COMPRENSORIALI
Anche il personale delle Comunità comprensoriali può svolgere occasionali attività extraservizio lucrative. Queste sono disciplinate nei rispettivi regolamenti delle singole Comunità comprensoriali. Per i dipendenti delle Comunità comprensoriali valgono le stesse norme previste per i dipendenti provinciali.
DIPENDENTI COMUNALI
Nella circolare n. 3/EL/2014 si stabilisce che “la disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi attribuisce comunque ai regolamenti organici dei Comuni la competenza di disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitandosi a dettare principi e criteri direttivi.“.
Nell’art. 108 della legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” si elencano i principi ed i criteri, che devono essere osservati nei regolamenti organici dei Comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi.
Il Comune di Bressanone prevede, per esempio, nell’ordinamento del personale (art. 45 – attività vietate) che ai dipendenti con orario a tempo pieno o con percentuale di tempo parziale superiore al 50% non sia consentito di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Il Comune di Egna ha previsto nel suo ordinamento del personale (art. 44 – attività vietate, comma 2) che ai dipendenti non sia consentito instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Ci sono dunque sostanziali differenze tra Comuni diversi ed in generale un diverso trattamento tra i dipendenti delle Province, della Comunità comprensoriali e dei Comuni.
È quindi necessario un adeguamento dei criteri che permetta un eguale trattamento per tutti i dipendenti comunali. Per questo tutti i Comuni dovrebbero avere uno spazio di manovra limitato, al fine di garantire ai dipendenti comunali la possibilità di svolgere un’attività extraservizio, che abbia le caratteristiche di saltuarietà e occasionalità, non rappresenti un’attività libero-professionale, non comporti conflitto di interesse e non comprometta l’attività principale.
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Regione per sapere:
- Come pensa la Giunta regionale di eliminare le differenze esistenti tra i vari Comuni?
- La Giunta regionale intende fissare a tal proposito dei principi e criteri per il personale dei Comuni nelle leggi regionali sull’incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi ed incarichi, affinché valgano norme uguali per tutti i dipendenti comunali?
- Sarebbe pensabile consentire al personale dei Comuni – per attività occasionali – di instaurare entro certi limiti un rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato per incarichi privi del carattere di lavoro abituale e di attività libero-professionale e che non costituiscono un conflitto di interessi?
Ai sensi del Regolamento si chiede risposta scritta.