Il principio sarebbe semplice: le associazioni finanziate con risorse pubbliche devono astenersi dal partecipare in qualsivoglia modo alle competizioni elettorali, ad esempio con indicazioni di voto ai propri associati e spazi dedicati a candidati sui propri fogli informativi e siti web. Qualsiasi ingerenza, per ovvi motivi, non può essere tollerata: infatti le associazioni e le organizzazioni locali che percepiscono soldi pubblici hanno lo scopo di rappresentare tutti i membri al loro interno, a prescindere dalle convinzioni politiche e restare al di fuori della competizione elettorale. I funzionari di dette associazioni in caso contrario si troverebbero in una palese situazione di conflitto di interesse, perché in nessun modo i contributi pubblici dovranno servire a favorire singoli partiti o candidati politici in una situazione di reciproca convenienza.
Tutto questo a scapito della democrazia. Esempi poco edificanti in questo senso non mancano, come ravvisato da più parti, anche con interrogazioni. Quello che manca invece è la previsione di sanzioni inesorabilmente applicabili, che vadano a scoraggiare con decisione questa prassi. Ad oggi, la legge provinciale del 16 maggio 2012, n. 5 prevede all’articolo 5 il divieto “a tutte le associazioni turistiche che percepiscono contributi provinciali di finanziare e partecipare a qualsiasi campagna elettorale sia per partiti che per candidati di qualunque lista elettorale” e, in caso di violazione, la revoca del contributo provinciale per l’anno in corso. Tale divieto andrebbe esteso a tutte le organizzazioni e associazioni che ricevono contributi pubblici dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale:
1. a prevedere l’obbligo di astenersi dal finanziare, favorire, pubblicizzare partiti e candidati di qualunque lista elettorale;
2.a prevedere sanzioni congrue e concretamente applicabili per le organizzazioni e associazioni che percepiscono contributi provinciali e che violano l’obbligo di cui al punto 1;
3.a prevedere l’obbligo per esponenti delle associazioni finanziate con contributi pubblici dalla Provincia autonoma di Bolzano, di dimettersi dalle loro cariche in caso di elezione.