La gestione pratica degli aiuti d’emergenza Covid 19 (soprattutto gli aiuti finanziari d’emergenza Covid 19) nelle prime settimane ha fatto emergere alcune insidie:
- Affinché la famiglia abbia diritto all’aiuto d’emergenza Covid 19 (ai sensi del DPP del 20 aprile 2020, n. 15), almeno uno dei suoi componenti deve aver subito un’interruzione del lavoro dipendente o autonomo a causa della crisi del Coronavirus sin da febbraio 2020. Tuttavia, in questo caso nessun altro componente della famiglia può fruire di altre misure di sostegno finanziario Covid 19 – ad esempio la cassa integrazione speciale o i 600 euro dell’Inps – sempre relativamente allo stesso periodo. Se quindi il/la partner in aprile ha percepito i 600 euro dell’Inps, l’altro partner nel mese in corso non può ricevere nulla. Nel mese successivo è possibile rifare domanda.
- Se entrambi i partner di una coppia non possono lavorare a causa del Covid-19 e uno di loro percepisce la cassa integrazione, l’altro partner non riceve nulla. Tuttavia, se uno dei due lavora normalmente, ciò non impedisce all’altro di ottenere l’aiuto di emergenza Covid 19. Non si ha diritto a questo sostegno immediato neanche se si lavora “solamente” di meno, perché per riceverlo bisogna non lavorare affatto.
- Si viene inoltre esclusi dall’aiuto d’emergenza in virtù di un contratto di lavoro a chiamata, anche se attualmente non si è impiegati. Lo stesso vale per coloro che vengono collocati tramite le agenzie di lavoro interinale. Se durante il periodo del Covid 19 si fosse dovuto iniziare un lavoro, ad esempio come cameriera in un’attività alberghiera, ma poi non si fosse stati in grado di iniziarlo effettivamente, si può richiedere l’aiuto d’emergenza (sempre a condizione che non si percepiscano altri redditi quali ad esempio l’indennità di disoccupazione). A tal fine è necessaria una dichiarazione da parte del datore di lavoro. Un’agenzia di lavoro interinale non può rilasciare una dichiarazione di questo tipo.
Regnano incertezza e confusione, e molte persone non sanno a cosa hanno diritto o cosa dovrebbero richiedere. Non esiste una sede alla quale le persone coinvolte possano rivolgersi per una consulenza. Questa “attività di consulenza” viene per lo più svolta dai dipendenti dei distretti sociali, sui quali grava una mole di lavoro supplementare e che spesso non dispongono di tutte le informazioni necessarie.
Le lacune del sistema spesso si rivelano all’atto pratico, e per questo motivo sono necessari degli adeguamenti per aiutare le persone bisognose.
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale:
- a verificare l’efficacia dei criteri per gli aiuti di emergenza Covid 19 consultando i dipendenti dei distretti sociali, e a individuarne i punti deboli.
- ad adeguare conseguentemente i criteri per gli aiuti d’emergenza Covid 19 per eliminare le emergenze sociali e le disparità di trattamento.